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…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.

Dal BLOG di ROBERTO DI NAPOLI

La banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo allegando un contratto del 1980 privo di pattuizioni valide e insiste nel rigetto dell’istanza di sospensione che, tuttavia, il Giudice dell’opposizione accoglie. E se gli “ingiunti” non si fossero opposti? È’ possibile che tentativi – pur falliti – di ottenere somme non dovute continuino a restare sempre impuniti?

Ci provano e, probabilmente, continueranno a provarci sempre. Spudoratamente, senza alcun minimo timore e, tantomeno, scrupolo: come è normale che non ne abbia chi è certo dell’impunita’ e chi sa che, al massimo, male che gli dovesse andare, non otterrebbe il bottino ma, nel caso in cui, invece, non dovesse trovare alcuna resistenza o non dovesse esserci alcun “vigilante” o alcuna difesa, potrebbe raggiungere l’obiettivo “scippando” ciò che non gli appartiene.

Nel contenzioso bancario, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ripetutamente affermato alcuni principi che possono, ormai, definirsi “consolidati”: la banca che ottiene “inaudita altera parte” -ossia, in mancanza di contraddittorio- un decreto ingiuntivo fondato sul preteso saldo debitore da conto corrente, deve, però, in caso di eventuale opposizione da parte dell’utente ingiunto, produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto per consentire a quest’ultimo e al Giudice di comprendere come si è formato il presunto debito, altrimenti si espone al rischio di vedersi ricalcolata la posizione contabile con l’azzeramento del saldo rinvenibile dal primo estratto conto che ha prodotto e, dunque, con consequenziale vantaggio per il correntista che, così, potrà giovarsi della riduzione del saldo. Altro principio ormai, si può dire, unanime: laddove la banca vanti una pretesa fondata su contratti di apertura di credito in conto corrente nei quali non è indicata la percentuale di tasso di interesse o nei quali si fa riferimento agli “usi” per la determinazione delle condizioni economiche -come nei moduli frequentemente utilizzati, soprattutto, negli anni ‘80- , il saldo deve essere rideterminato applicando, sin dall’inizio del rapporto, il tasso di interesse legale fino alla data di eventuale sottoscrizione di un contratto valido oppure, secondo un altro orientamento, applicando, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 385\1993 (Testo Unico bancario), il tasso minimo dei BOT dei 12 mesi antecedenti la sottoscrizione o l’operazione. In ogni caso, il saldo deve essere decurtato di tutti gli altri oneri non pattuiti validamente (ad esempio: commissioni massimo scoperto, differenza valuta, spese, ecc.) e dalla capitalizzazione trimestrale (sui principali vizi nei rapporti bancari e i principali strumenti di difesa, sia consentito il rinvio al mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, V edizione, 2015, Maggioli Editore).

Cosa fanno, invece, le banche malgrado, quantomeno da 20 anni, la giurisprudenza continui ad affermare i suddetti principi e malgrado siano svariate le pronunce che, in innumerevoli casi, all’esito della causa, hanno accertato che la banca era debitrice e non creditrice? Continuano a chiedere e a ottenere decreti ingiuntivi per somme che, all’esito della causa, spesso, si rivelano infondate. E cosa succede se la controparte della banca, ricevuto il decreto ingiuntivo, non si oppone (per ignoranza o perché impegnato a lavorare o perché confida nell’immediata e severa applicazione della legge e di quelle norme imperative la cui violazione dovrebbe essere rilevata anche d’ufficio)? Quel provvedimento diventerà definitivo, irrevocabile e, quasi sicuramente, al cittadino non resterà che pagare (ammesso che possa farlo) visto che, in difetto, rischia di perdere i suoi beni come, purtroppo, è successo non poche volte.

Nel 2013 ricevetti una coppia di coniugi preoccupati per avere ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da una banca nei confronti loro, quali fideiussori, e della loro società per circa 103 mila euro oltre spese di lite. La banca stessa, senza produrre alcun estratto conto, aveva rappresentato, nel ricorso, che il preteso credito derivava da un rapporto di conto corrente stipulato nel 1980. Proposta opposizione da parte dei miei assistiti, la banca -senza, nemmeno, avere previamente prodotto l’intera documentazione contabile- per ben due volte chiedeva pure che il giudice concedesse la provvisoria esecutorietà (che le avrebbe permesso di iscrivere ipoteca sui beni dei fideiussori e della società o, perfino, di aggredirli). L’istanza, grazie alla competenza e serietà del Giudice del Tribunale di Roma, veniva rigettata (cliccare qui per leggere il post e l’ordinanza). Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, a conferma di quanto era stato sostenuto nell’opposizione proposta per i miei assistiti, risultava che questi ultimi erano creditori e non debitori. La banca che pretendeva circa 103 mila euro non era, infatti, creditrice, bensì, debitrice di ben 570 mila euro. Ancora prima di arrivare a sentenza e solo per evitare ulteriore dispendio di tempo, le parti raggiungevano un accordo con la corresponsione, da parte della banca, di ben 500 mila euro (oltre, ovviamente, all’azzeramento della pretesa).

Nello scorso mese di luglio, “sventato” un ulteriore tentativo della banca a danno di altri utenti. Due fratelli imprenditori e le rispettive mogli hanno ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo di circa 40 mila euro emesso, perfino, con clausola di provvisoria esecutorietà: ciò sebbene sia stata la stessa banca ad avere prodotto, col ricorso, un modulo contrattuale del novembre 1980 privo di valide pattuizioni e senza depositare alcun estratto conto. Proposta opposizione col mio patrocinio, la banca ha sostenuto la genericità della difesa degli opponenti (che, invece, avevano eccepito la nullità delle singole clausole contrattuali e del conseguente saldo) opponendosi, anche in udienza, alla motivata richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e rilevando, ancora una volta, che gli opponenti non avrebbero contestato specificatamente gli addebiti (come se mai fosse possibile contestarli se la banca -a ciò tenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo- non ha adempiuto all’onere di produrre tutti gli estratti conto). Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 17 dicembre 2018, l’attenta e competente Giudice del Tribunale di Tivoli, esaminate le eccezioni e la documentazione in atti, ha ritenuto di dovere sospendere la provvisoria esecutorietà e si vedrà all’esito del giudizio quale sarà la vera e legittima posizione contabile.

Viene da chiedersi, però: il Giudice che valuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, leggendo che il contratto è stipulato in epoca remota e che contiene quelle stesse clausole che la giurisprudenza unanime ha riconosciuto come nulle (con la conseguenza che il saldo contabile non può essere quello vantato dalla banca) non può -o non deve- rigettare il ricorso (visto che, oltretutto, la banca conserva sempre la possibilità di promuovere un giudizio “a cognizione piena” garantendo il contraddittorio sin dall’inizio)? Ci sono pronunce con le quali alcuni giudici hanno rigettato la domanda proposta in via monitoria o richiesto la decurtazione degli oneri anatocistici o, ancora, l’integrazione di documenti ma, in non pochi casi, si ha la sensazione che sia rimessa all’ingiunto la facoltà di opporsi sebbene –laddove è verosimile la non fondatezza del credito e l’illiceità della pretesa- sia, forse, più corretto attendersi la tutela da parte del Giudice affinché sia scongiurato il pericolo che i beni e i diritti dell’ingiunto (non solo patrimoniali) possano essere ingiustamente lesi.

Si sottovaluta, a mio avviso, che ci sono delle norme a tutela anche dell’ordine pubblico e della proprietà, così come si sottovalutano o ignorano i danni irrimediabili (non solo patrimoniali, bensì, anche non patrimoniali e di carattere biologico) che può produrre un decreto ingiuntivo o un titolo (ancor di più nei casi di titoli stragiudiziali) per una pretesa di denaro non dovuta (mi permetto, a tal proposito, di segnalare alcune mie considerazioni in “Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e diritti fondamentali della persona“, nota a Trib. Roma, ord. 7 agosto 2014 e Trib. Chieti, ord. 15 aprile 2014, pubblicata sulla rivista telematica Diritto.it, cliccare qui per leggerla).

Si può continuare a pensare che, in tali casi, la questione sia limitata a rapporti esclusivamente “privatistici” tra utente e banca? Credo che si ignorino gli effetti devastanti che la chiusura di imprese (inevitabile quando queste si trovano a dover fare fronte a pretese ingiuste o a indebite segnalazioni in Centrali Rischi e alla conseguente impossibilità di pagare gli stipendi o i fornitori o di ottenere certificazioni di regolarità contributiva) può determinare all’economia nazionale, alla produzione o all’occupazione con inevitabili conseguenze, oltretutto, sulla pressione fiscale. Né si tratta solo del già grave delitto di “usura” o dell’eccezione di usurarietà che pure inficia, spesso, le pattuizioni e le pretese bancarie e che sembra, quasi, che le banche possano commettere impunemente visto che, in oltre 22 anni dall’entrata in vigore della legge 108/1996, sono tanti i casi di archiviazioni o pronunce assolutorie motivate con una presunta (e inconcepibile) mancanza di dolo a causa di confuse e inspiegabili circolari della Banca d’Italia in contrasto con quanto aveva previsto il legislatore del 1996.

Ci sono pronunce (rinvio ai miei Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. L’usura nel contenzioso bancario, II ediz. Maggioli, 2017), con le quali si è riconosciuto il principio secondo cui anche la minaccia di un’azione legale -se chi la pone in essere sa o deve sapere che la pretesa non è fondata- può costituire la fattispecie dell’estorsione.

Credo, poi, che se, una volta accertato e dichiarato che la banca non aveva diritto ad ottenere quella somma per la quale ha ingiunto o precettato il pagamento con la minaccia di esecuzione sui beni, il Giudice trasmettesse gli atti alla Procura della Repubblica competente e se vi fosse una presa di coscienza su cosa sarebbe successo se quel soggetto ingiunto o precettato non si fosse opposto e difeso e se, ancora prima, fosse, quindi, garantito il rispetto della Legge prevenendo e punendo ogni tentativo di ottenere somme non dovute, probabilmente non si tutelerebbero solo i diritti della vittima dell’abuso bancario, bensì, l’economia del Paese, la certezza del diritto e delle pene e la durata dei processi visto che, di certo, si ridurrebbe anche il contenzioso bancario.