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IL RAPPORTO TRA DIRITTO ED ECONOMIA

L’ANALISI DEI CAPITALI, DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEGLI SPAZI DI CONFRONTO

Il rapporto tra diritto ed economia necessita di divenire oggetto di largo esame critico. Non per millantare formule magiche, con la scusa della messa in discussione dei precetti rei di accrescere i fattori d’inquietudine connessi anziché ridurli al lumicino. Lo scopo di un approfondimento, a beneficio dei lettori desiderosi di spiegazioni capaci di sciogliere i nodi legati ad alcune norme giuridiche poco chiare, rientra nei princìpi deontologici di ogni divulgatore alieno alle discipline di fazione. Ed ergo alle verità parziali. Dovute ai condizionamenti ambientali, all’accidia delle idee prese in prestito, agli automatismi inclini ad anteporre l’uggia della rinuncia allo studio dei criteri oggettivi.

Lo spirito di parte, a qualunque orientamento aderisca, rappresenta, infatti, una iattura. Che spinge le anime belle ad abdicare ai propri doveri. Spesso confusi con pretese di ratifiche senza capo né coda.  Scendere tanto a compromessi, per dare un colpo al cerchio delle necessità personali e l’altro alla botte delle faccende di pubblica utilità, quanto nell’agone politico, reso incandescente dall’attitudine a guadagnare rispettabilità imbrattando l’avversario, risulta inutile.

La riflessione, invece, del professor Valerio Malvezzi (nella foto), docente di Comunicazione Finanziaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all’Università degli Studi di Pavia, riguardo l’assenza di un monumento all’imprenditore ignoto, in virtù dei suicidi compiuti dai piccoli manager che hanno perso il capannone, sottrattogli dalla banca, è degna di nota.

Definirli delitti di Stato è un’affermazione forte. Tuttavia, riflettendo sull’etimologia sia di diritto sia di economia, balza agli occhi che dietro la provocazione risiede il desiderio di restituire alle PMI (piccole e medie imprese) il decoro svilito dalle mancate promesse.

L’iniezione di liquidità con cui Mario Draghi (nella foto), quand’era presidente della Bce (Banca nazionale europea), ha inondato, de facto, il mercato è finita in una bolla di sapone. A discapito dei risparmiatori. L’accesso al credito, esposto dal cambio di politica monetaria, ha ceduto il passo allo scambio di titoli fra investitori privati. Col debito pubblico italiano che lo scorso luglio ha raggiunto una soglia da capogiro (2.466 miliardi di euro). Il decremento recente (2.444,6 miliardi di euro rispetto ai 2.446,8 miliardi del mese di dicembre) costituisce l’aglietto di romanesca memoria col quale consolarsi degli amari risvegli dai dolci sogni di maggiori incrementi e meno spese correnti.

Indro Montanelli (nella foto), giornalista dall’orgogliosa verve polemica e dall’implacabile arguzia argomentativa, prima di coniugare la sua esistenza all’imperfetto, ci ha lasciato diverse perle di saggezza concernenti l’attitudine alle distinzioni di comodo tra figli e figliastri. Dinanzi ai lettori stanchi delle contraddizioni in seno al sistema – per cui se un impresario edile non consegnava in tempo allo Stato l’opera commissionata era costretto a pagare penali astronomiche; mentre in caso contrario la restituzione dei soldi indebitamente riscossi costituiva un’illusione – le sue risposte danno tuttora da pensare: «Il nostro Stato è un gigante con un solo occhio, come Polifemo: vede solo i crediti… I debiti preferisce ignorarli; se un poliziotto cade ammazzato dai terroristi, largheggia in telegrammi e in corone di fiori, ma lesina tutto il resto. Vizio antico, che ha un mesto precedente in Pietro Micca, la cui vedova fu compensata da Vittorio Amedeo II con due razioni di pane al giorno, vita natural durante». 

Il concetto della parola aletheia, intesa come lo svelamento della verità dei fatti, spegne, nondimeno, i piccoli fuochi delle sterili dispute. L’origine del termine in questione – dal greco οκος (oikos), “casa” o ugualmente “beni di famiglia”, e νόμος (nomos), “norma” oppure “legge” che dir si voglia – taglia la testa al toro: riguarda la sfera intima. E implica, al contempo, una dialettica costruttiva con gli organi dello Stato. Le persone preposte a esercitarne l’autorità non vanno dunque aborrite a priori. Bisogna però capire appieno, senza “se” né “ma”, perché il taglio effettuato sul tasso dei depositi, il pacchetto di misure della Bce, il chiarimento degli obiettivi di stabilità ed efficienza siano andati, basilarmente, a carte quarantotto. A discapito delle piccole imprese. Che avrebbero dovuto beneficiare, al pari delle famiglie medie, dell’allentamento della stretta creditizia per prendere in prestito il denaro necessario alla bisogna.

Il partenariato pubblico-privato travalica la semplice possibilità di un dialogo con gli organi costituiti ed esula, per molti versi, dalla gestione dei patrimoni familiari sul mercato. La presenza pubblica nelle banche non deve invadere lo status di società di diritto privato. Il cambiamento del modo di produrre e vendere servizi, con dei costi di adeguamento esorbitanti, ha determinato il drastico calo degli introiti un tempo garantiti dalle “coperture” (chiamate “hedging” nella lingua della Perfida Albione). Ovvero le operazioni di protezione dei rischi di tasso e di cambio. Volte ad annullare l’insalubre variazione ivi congiunta.

L’ente finanziatore statale, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) nelle vesti del deux ex machina, contempla la partecipazione di un nutrito gruppo di lavoro per portare dalla teoria alla prassi progetti infrastrutturali di notevoli dimensioni. Ed è più che legittimo valutare i rischi di operazione comportati da ogni tipo di project financing. L’allocazione degli incentivi e dei rischi necessita un’ampia ed esaustiva configurazione delle responsabilità di tutti i partecipanti alla suddetta operazione. Quando la Pubblica Amministrazione si affida a un privato, il motto “patti chiari, amicizia lunga” va applicato con zelo e chiarezza.

Lo ribadisce pure Carlo Pacella (nella foto), Professore in Economia e Gestione delle Imprese di comunicazione, nel testo “Antologia di Public Private Parternership”. La cospicua raccolta d’interventi ufficiali ed emblematiche sentenze mette in rilievo il ruolo svolto dalle banche, senza dare corda a qualunque forma d’inutile demonizzazione, nello sviluppo dei progetti chiamati a corrispondere alle esigenze dell’utentecon il minimo aggravio finanziario per le casse dello Stato o dell’amministrazione locale”.

L’elevato coinvolgimento in un contratto di concessione, munito delle medesime caratteristiche di un appalto di lavori pubblici, comporta il trasbordo del rischio di gestione al partner privato. Il cui compenso è corrisposto dagli utenti. A differenza del PPP (Partenariato Pubblico Privato). In quel caso la sacrosanta rimunerazione spetta all’autorità pubblica.

Ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice degli Appalti, il Contratto di PPP presenta i seguenti rischi: a) il rischio di costruzione (legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento di costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera, e al mancato completamento dell’opera), b) il rischio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario deve realizzare oppure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), c) e/o il rischio di disponibilità

Le dovute distinzioni, al contrario di quelle di comodo, non fanno scattare la molla dell’infruttifero dubbio di specie amletica; bensì aiutano a riporre l’opportuna attenzione nel Mare Magnum dei provvedimenti legislativi. Determinate contese giudiziali restano del tutte valide. Il diritto al ricorso da parte della piccola o media impresa coinvolta nella fornitura di servizi di pubblica utilità, dallo smaltimento dei rifiuti all’approvvigionamento idrico, non imbriglia certo l’economia. Non è un empio escamotage. Non inquina le probe procedure di aggiudicazione. Non si arrovella intorno a interrogativi astratti. Va al sodo, piuttosto.

Il diritto al ricorso delle imprese inserite nelle gare d’appalto, lungi dall’avallare gli alibi dei borbottoni che non vogliono attenersi alle regole, può svuotare il vaso di Pandora.

Ed è un diritto irrinunciabile. Inalienabile, citando la costituzione americana. Ma siamo in Italia, paese magnifico, a dispetto delle pensioni decurtate e dei risparmi gettati al vento, dei certificati medici compiacenti e delle furbizie levantine. È giusto perciò porre l’accento sulle cose di casa nostra.

I fatti della pentola li sa il coperchio. Così recita un vecchio adagio popolare. E chi è, in quest’ambito, il coperchio? E chi la pentola?

Benché la lettura del Codice degli Appalti fornisca molteplici ragioni d’interesse ai divulgatori decisi a informare l’opinione pubblica, tenendo fede all’etica della responsabilità, quella della verità impone di segnalare che vige, al di fuori dei diretti interessati, un riserbo perlomeno curioso sulla questione delle procedure di gara.

Eppure il parere del Consiglio di Stato sul decreto correttivo di tale Codice parlava chiaro già due anni or sono: «Per avere il quadro complessivo dell’impatto del codice sul settore degli appalti pubblici e delle concessioni occorre attendere il completamento della regolamentazione della materia da parte dei decreti attuativi e delle linee guida dell’ANAC».

Nulla da eccepire sulla necessità di scongiurare il rischio d’infiltrazioni criminali. In tal senso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Direzione Nazionale Antimafia ritiene basilare la condivisione dell’informazione.

Il ruolo moralizzatore svolto dall’elenco dei diritti e dei doveri facilita di per sé la trasmissione di messaggi tra destinatario ed emittente. Quest’ultimo si muove sul campo della comunicazione simbolica. Le strade, le ferrovie, forse non gli aerei, verranno dopo, nell’ambito della comunicazione concreta che rientra nelle incombenze infrastrutturali dei servizi di pubblica utilità. Spiegare le cose difficili in modo semplice è una condicio sine qua non. Nonostante ciò le modifiche al Codice lasciano ancora assai perplessi.

La trasparenza, eletta ad antidoto contro qualsivoglia ambiguità nell’area della psicologia sociale, latita. Manca. La società resta un sistema complesso. La morsa discorsiva ed ermetica del Codice, con buona pace dei continui aggiustamenti, cela criticità che danneggiano, squalificano, mettono in difficoltà la piccola impresa.

Il co-branding applica le cose in maniera diametralmente opposta.  L’incrocio delle best pratices aumenta l’interesse ed esalta il valore del prodotto. Frutto della ricerca, dell’impegno, dell’attenzione al particolare del piccolo brand. Associato al grande brand. Lo stesso vale, in termini eminentemente pratici, per i consorzi, al fine di sopperire ai danni inflitti dal futile individualismo.

L’articolo 47 (requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) non sembra molto esauriente al riguardo. Giacché stabilisce che i requisiti d’idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento debbano essere avvalorati con le modalità contemplate dal Codice, “salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

La Procedura aperta, insieme a tutte le altre varianti, da quella ristretta a quella negoziata, somiglia, sotto certi aspetti, a un rebus. Il Dialogo competitivo, al contrario, appare, d’acchito, più facile da comprendere e, specialmente, da applicare. Ai sensi del comma 39 dell’articolo 3 è “una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare”.

La collaborazione tra pubblico e privato richiede, però, dei metri di giudizio che definiscano ad hoc la dinamica bonus malus prevista dalle polizze fideiussorie assicurative nelle vesti di cauzione reale all’interno degli appalti.

Si torna così inevitabilmente alla questione dei titoli di Stato, pomo dell’accesa discordia sulla liquidità della Bce non pervenuta alle PMI, e al loro conseguente acquisto. La stazione appaltatrice stipula in tal modo un contratto con la società di assicurazione. La bilancia, tuttavia, continua a pendere dalla parte dell’amministrazione. Col depositante esposto a intemperie inopinate. All’obbligo di garantire la completa ed esatta esecuzione dei lavori non corrisponde quello di tenere indenne al cento per cento l’assicurato.

Sono davvero tante le gatte da pelare in un contesto che palesa l’assenza dell’idonea terzietà. Il cui principio affidato alla Pubblica Amministrazione faceva storcere il naso al coriaceo Montanelli. Disposto tutt’al più a spingere gli elettori a turarselo votando DC. Pur di non darla vinta all’assurdo livellamento ugualitario smanioso di accorciare le gambe ai giganti, invece di allungarle ai nani.

Crimine lesi populi? Il parere di Cosimo Massaro (nella foto), fior di galantuomo ed esperto di monete finanziarie, autore del saggio “Usucrazia svelata”, è un fulgido elemento di riflessione: «Lo Stato di diritto ha considerato nel proprio ordine costituzionale solo i tre poteri: legislativo, giurisdizionale ed esecutivo. Il quarto potere della sovranità monetaria se lo sono fagocitato, nel silenzio, le banche centrali, S.p.A con scopo di lucro… ecco perché dobbiamo completare la Rivoluzione Francese: la sovranità monetaria va attribuita allo Stato – come Quarto Potere Costituzionale – e tolta alla banca centrale. Non è più tollerabile che, in uno Stato di diritto, la funzione costituzionale della sovranità monetaria sia esercitata da una S.p.A. con scopo di lucro…».

I privati onesti, alacri, avvezzi alle letture, alle ardue interpretazioni del Codice, ai bandi delle gare, al lavoro affrontano durante le fasi ex ante, in itinere ed ex post tenendo la testa ben alta. Come si fa durante una tempesta.  Shakespeare docet.

Le vetuste difficoltà interpretative, con le figure distinte del Rup e del Dec che sconvenientemente coincidevano, sono all’ordine del giorno sugli ambiti aggiuntivi. “L’articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici precisa infatti che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) o da altro soggetto… Il direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) è lo stesso Responsabile unico del procedimento”.

La debita separazione della nomina, sebbene applicata ormai da parecchi anni, non basta certo a sopperire ad altre sproporzionate incombenze richieste alle piccole e medie imprese contro ogni logica. La giustizia è un’altra cosa. Ma quando persino la logica non ha più voce in capitolo, l’allocazione dei rischi inizia ad assumere contorni nebulosi.

Il contratto di affidamento, spesso confuso col subappalto dai seguaci delle scorciatoie del cervello, perché pure pensare molte volte comporta fatica, trascende le abusate sottolineature sul principio del favor partecipationis nonché sulle esigenze di massima concorrenzialità. Sebbene il diritto amministrativo salvaguardi l’importante par condicio. La parità di trattamento rimane una questione spinosa.

Prospettare soluzioni effettive, al di là delle buone intenzioni, non è una passeggiata di salute. Frattanto la portata del principio di rotazione manca ancora dell’ambìta semplificazione procedimentale. Il risultato è che, a differenza delle opportunità di business delineate con successo dal co-branding e dal co-marketing, l’egemonia del generale sul particolare esacerba l’ambaradan. Con la piramide del potere, stigmatizzata da Cosimo Massaro, che permette a qualche Paperon dei Paperoni in carne ed ossa di nuotare nei soldi e costringe viceversa le PMI a una vita grama.

La penuria delle specificità necessarie ad apporre i distinguo in grado d’impedire ai piccoli di sobbarcarsi le fatiche precluse addirittura ai grandi, senza dare il benservito all’iniquo effetto escludente in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica, spiega l’altalena degli stati d’animo contrastanti.

Le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli enti locali nella loro interezza non scalfiscono nemmeno l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Ritenuto più legittimo delle valutazioni di equivalenza. La riscrittura del Titolo V della Parte II della Costituzione, in coincidenza dell’entrata in vigore dell’euro, ha riorganizzato l’assetto di tali enti decretando la fine del Coreco (Comitato regionale di Controllo).

Si stava meglio, allora, quando si stava peggio? I rapidi sviluppi delle tecnologie dell’informazione non hanno certo sostituito Montanelli con dei proseliti all’altezza. L’economia sommersa infrange le regole, le leggi e i contratti come ha sempre fatto. Il rispetto delle regole è imprescindibile per eludere l’ingresso sul mercato di operatori che impiegano risorse di provenienza illegittima. Gli oneri sociali sono uguali per tutti. Le imprese regolarmente registrate, nel pieno rispetto delle regole, accendono sterili elucubrazioni sulla microeconomia.

È una questione di diritto, come sosteneva Alberto Sordi.

Come dargli torto? Quanto scritto è una goccia nell’oceano di storture, antinomie e problematiche che attanagliano la spina dorsale del 99% delle imprese autoctone.

Formuliamo con tutto ciò l’augurio che il proverbio latino “gutta cavat lapidem” premi alla fine la forza della perseveranza.  Soprattutto di chi fa ricorso: è un suo diritto.

MASSIMILIANO SERRIELLO

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