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Consentire ampliamenti edilizi leciti nel Lazio:
una proposta legislativa di Forza Italia

Iniziativa del Consigliere Fabio Capolei a favore delle  Famiglie

La Legge Regionale n. 7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” ha prodotto ulteriori appesantimenti burocratici nel settore edilizio, complicando ai cittadini la possibilità di intervenire sui propri immobili per renderli più consoni alle esigenze familiari.


Per semplificare tali norme, il Gruppo Forza Italia con a capo il Consigliere Fabio Capolei ha presentato una Proposta di Legge in Consiglio Regionale del Lazio per modificare l’art. 6/ L. 7/17 per gli immobili già realizzati, o in fase di realizzazione, per comsentire ai Comuni del Lazio di modificare i propri strumenti urbanistici molto più rapidamente, in modo strutturale.

Il nostro obiettivo – ha detto il consigliere Fabio Capolei – è di incentivare interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico nel nostro territorio, per favorire nuova cubatura, legittimando laddove possibile, cambi di destinazione d’uso già effettuati in deroga agli strumenti urbanistici, come ad esempio magazzini, garage etc. già utilizzati quale porzione dell’immobile principale, senza consumare ulteriore territorio.

Questa PL, se approvata, oltre a semplificare le operazioni ai cittadini e agli uffici pubblici preposti, consentirebbe ai comuni di ottenere ingenti risorse legate agli oneri di urbanizzazione da destinare a scopi pubblici, e alle famiglie spazi abitativi consoni alle proprie esigenze.

Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, ha illustrato la sua relazione presentata alla Regione Lazio.

RELAZIONE

Il c.d. piano casa doveva essere una norma a tempo, ma la maggior parte delle Regioni ha deciso, da ormai molti anni, di prorogarla o addirittura di renderla una misura fissa, senza scadenza, proprio perché rappresentava una fattispecie maggiormente orientata a piccoli interventi di ampliamento destinati ai proprietari singoli di immobili.

Al contrario delle novelle di cui al DL 112/2008, la Regione Lazio, con la “Rigenerazione Urbana”, oltre al coinvolgimento attivo dei Comuni, ha previsto come strumento principale per ottenere
maggiore cubatura, l’istituto della demolizione e ricostruzione dell’immobile, con premialità per l’appunto nella “sostituzione edilizia” del vecchio manufatto ed edificazione del nuovo, secondo i più moderni principi antisismici ed energetici.

Allo stato tuttavia, l’intervento di cui alla L.R. n.7/2017, non sembrerebbe aver fornito un importante contributo edificatorio in quanto il comma n.1 dell’art.5, consentendo maggiore cubatura riferita ad interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, previa deliberazione di consiglio comunale secondo i canoni dell’art.1 co.3 L.R. 36/1987, ha creato un meccanismo complesso per disciplinare i predetti interventi che, allo stato, hanno interessato pochissimi Enti Locali.

Quanto poi al comma n.1 dell’art.6, limitando il “premio di cubatura” alla sola demolizione con ricostruzione dell’immobile, nega la possibilità edificatoria a quanti in maniera “diretta” vorrebbero rendere il proprio immobile più idoneo alle esigenze familiari. Del resto, tali prescrizioni, risultano poco commisurate allo sforzo economico dell’opera rispetto ai canoni di cui al predetto art.5, ove si consentono i medesimi premi volumetrici a fronte di interventi decisamente diversi per impegno nella spesa.

Il successivo comma n.2 del medesimo articolo, prevede la possibilità di effettuare cambi nella destinazione d’uso, nel rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. Cosi come prevista la norma, non arreca nessun beneficio in quanto, non permette di far emergere il sommerso ex art.31 DPR 380/01 poiché, è indubbio, che la necessità nel cambio d’uso sia da riferirsi a panoramiche abitative spesso monofamiliari, con pieno mantenimento di sagoma ed ingombro volumetrico dell’edificio, ma in evidente contrasto con le previsioni urbanistiche. L’inattuabilità di quanto predetto, non solo ha comportato sei lunghi anni di sofferenza edificatoria in danno di cittadini ed imprese ma, al contempo, anche un mancato introito nella casse comunali degli oneri di urbanizzazione. 

Le politiche di cui alla L.R. n.7/2017, hanno inevitabilmente accresciuto l’uso, del resto il più delle volte distorto, degli strumenti di cui alla legge regionali n. 13/2009 e n.6/2008 s.m.i., ovvero strumenti che, come il caso delle “serre bioclimatiche”, comportano un “premio di cubatura” del 30% rispetto alla superficie residenziale di riferimento e, trattandosi di volumi non tecnologici, allo stato vengono edificati senza pagamento di oneri di urbanizzazione.

Come si vede, desta stupore una cosi ampia premialità a “costo zero” di quanto al punto precedente, rispetto ai paradigmi edificatori di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale del Lazio relativa alla rigenerazione urbana.

Valutati i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo accresciuti notevolmente nel contesto regionale, è intenzione con la presente legge regionale, limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dello stesso, nel rispetto delle caratteristiche ipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti, nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

foto talkcity                                                           ©Francesco Spuntarelli