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Decreto ingiuntivo e contestato credito con gli estratti conto completi

Ci è stato segnalato in redazione questo intervento da parte dello stesso autore che, quale specialista di queste tematiche, più volte siamo stati lieti di ospitare sulla nostra Testata. Trattasi dell’avvenuto ottenimento del decreto ingiuntivo da parte di una  banca e della seguente revoca dello stesso, da parte del giudice.

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La banca chiede ed ottiene decreto ingiuntivo ma non prova il (contestato) credito con gli estratti conto completi. Ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, il giudice revoca il decreto.

di Roberto Di Napoli 

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto al fine di ottenere il preteso saldo derivante dal rapporto di conto corrente, la banca, laddove non provi il credito attraverso la produzione di tutti gli estratti conto sin dalla prima operazione, non può invocare nemmeno il cd. “saldo zero” e il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato.

E’ questo il principio confermato dal Tribunale di Chieti che, con sentenza n. 301 pubblicata il 19 aprile 2019, accogliendo l’opposizione proposta da due miei assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato loro notificato (originariamente, munito anche di clausola di provvisoria esecutorietà, poi sospesa con ordinanza) da una banca che si vantava creditrice di oltre 118 mila euro. Accertata la mancata produzione, da parte dell’impresa creditizia, degli estratti conto relativi ad un periodo di circa 5 anni (relativamente ad un rapporto che si era protratto per meno di 10 anni), il Giudice, accogliendo l’opposizione proposta dal correntista (a cui carico, nelle more di giudizio, era stata emessa sentenza di fallimento) e dalla moglie, quale fideiussore, ha ribadito il principio ribadito con più pronunce dalla Corte di Cassazione secondo cui, in considerazione della natura del rapporto di conto corrente, la banca che non produce gli estratti conto integrali sin dalla prima operazione non può invocare nemmeno l’azzeramento dell’eventuale saldo debitore del primo estratto conto che è riuscita a produrre se non corrisponde a quello iniziale.

Il tribunale abbruzzese, accogliendo quanto era stato evidenziato anche dalla difesa degli opponenti, ha confermato, in particolare, che: “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018).
Infatti (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 9365 del 16/04/2018) nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.
In conclusione l’opposizione va accolta per carenza di prova del credito”.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo, come sopra accennato, era stato richiesto ed ottenuto con clausola di provvisoria esecutorietà. Proposta opposizione da parte degli ingiunti, il giudizio, interrottosi a causa del sopravvenuto fallimento del correntista, veniva riassunto –con contestuale comparsa di nuovo difensore– sia dal fideiussore sia -nell’inerzia della curatela- dallo stesso correntista i quali insistevano nella sospensione della provvisoria esecutorietà. Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza molto analitica ed interessante nella motivazione –di cui avevo dato notizia, nel 2014, su questo mio blog e pubblicata su Diritto.it con una breve nota del sottoscritto– il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà ed ammetteva la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

Richiesta ed ottenuta anche un’integrazione di c.t.u. , la difesa degli opponenti ha insistito nell’eccezione di mancata prova del credito ingiunto evidenziando, oltretutto, la mancata produzione, da parte della banca, degli estratti conto completi visto che, relativamente ad un rapporto protrattosi per circa 10 anni, il c.t.u. aveva attestato la mancata produzione degli estratti conto per un periodo di circa 5 anni. La difesa degli opponenti, oltretutto, sia nelle osservazioni alla c.t.u. sia negli scritti conclusionali aveva contestato la validità di qualsiasi metodologia utilizzata, per colmare le lacune nella documentazione prodotta dalla banca, fondata su “riconciliazione contabile” mediante una sorta di “annotazioni di raccordo” tra il saldo finale di un periodo e quello iniziale del periodo successivo.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 19 aprile 2019 n. 301, aderendo, come detto, ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con le recenti pronunce – richiamate, peraltro, nella motivazione – ha accolto l’opposizione revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

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Tutte le interessanti segnalazioni dell’ Avv. Roberto Di Napoli possono essere seguite e visionate  sul suo blog / personale 

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/