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Vinto il ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zingaretti sulla vaccinazione obbligatoria

Il dottor Mariano Amici che ha avviato il ricorso: “nel giorno del mio compleanno è arrivata la prima grande vittoria. Abbiamo vinto il ricorso al Tar contro la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria”.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal dottor Mariano Amici, medico romano, in cui viene richiesta la sospensione dellordinanza della Regione Lazio che rendeva obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, avrebbe dovuto rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale a partire dal 15 settembre.

“Ringrazio il dott. Amici – ha detto l’avvocato Nicola Massafra – per aver avviato questa battaglia di civiltà e libertà a cui tutti dobbiamo sentirci chiamati quando i cardini della nostra Costituzione, frutto di un importante bilanciamento di diritti e valori, vengono aggrediti e calpestati. Ringrazio altresì i numerosi medici e over 65 che hanno voluto aderire all’iniziativa del dott. Amici e dare il loro contributo fattivo mettendoci personalmente la faccia a tutela dei diritti di tutti”.

Le motivazioni della sentenza

Nelle motivazioni della sentenza, il Tar ha spiegato che la “normativa emergenziale Covid-19 non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie”.

Inoltre – si legge sulla sentenza – “le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale”. Secondo il tribunale amministrativo regionale, dunque, “l’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere”.

“In conclusione si deve affermare che – spiegano i giudici – al di là della ragionevolezza della misura, la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale”.

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