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L’esistenza di un debole carattere distintivo di un prodotto non garantisce la certezza di identificazione dello stesso

Per la Corte di giustizia europea c’è un errore di diritto

Quanti di noi visitando la Grecia ha avuto come la sensazione di non essersi mossi da casa, acque limpide e cristalline, l’accoglienza tipica del Sud Italia. Per non parlare poi della cucina locale, ghiros, la pita, ma soprattutto i formaggi, come la feta, diventata famosa in tutto il mondo. Ogni zona ha il suo prodotto tipico, caseario o meno. Cipro per esempio è famosa per halloumi: formaggio risalente alla dominazione araba del settimo secolo.

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi che è la società titolare del marchio collettivo Halloumi nell’Ue, si è vista respingere il ricorso dall’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) poiché non sussiste un possibile rischio di confusione riguardo l’origine dei prodotti Bbqloumi con il marchio collettivo (anteriore) Halloumi.

Dello stesso avviso il Tribunale dell’Unione dinanzi al quale la Foundation proprietaria del formaggio cipriota aveva impugnato la decisione dell’EUIPO, poiché il prodotto corrispondente al nome Halloumi ha un debole carattere distintivo, quindi non esisterebbe possibilità di creare confusione nel consumatore.

Con la sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), la Corte di giustizia europea (Cge), investita di un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, si è anzitutto pronunciata sull’applicabilità alle cause riguardanti un marchio anteriore collettivo della giurisprudenza che stabilisce, per i marchi individuali dell’Unione europea, i criteri alla luce dei quali deve essere valutato il rischio di confusione,  come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea.

Ponendo come ipotesi che il marchio anteriore (HALLOUMI) sia un marchio collettivo, il cui scopo è quello di distinguere i prodotti dei membri dell’associazione da altri marchi, il rischio di confusione deve essere inteso meramente come la possibilità che i consumatori possano credere che i prodotti del marchio richiesto (BBQLOUMI) faccia parte dell’associazione titolare nel marchio cipriota, o sia legato ad imprese legate economicamente ai membri dell’ipotetica associazione.

La giurisprudenza stabilisce quali sono i criteri valutativi del rischio di una possibile confusione. Il titolare del marchio collettivo in questione ha fatto valere come il carattere distintivo del marchio anteriore avrebbe dovuto essere valutato in modo diverso qualora tale marchio fosse stato un marchio collettivo dell’Unione europea.

Anche questa tesi è stata respinta dalla Corte, poiché il requisito di carattere distintivo si applica ai marchi collettivi dell’Unione europea come stabilito dagli articoli 76 e 74 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, non contengono alcuna disposizione in senso contrario. Di conseguenza, questi ultimi devono in ogni caso, intrinsecamente o per uso, possedere un carattere distintivo.

La Corte ha poi precisato che l’articolo 66, paragrafo 2, di tale regolamento non rappresenta un’eccezione a tale requisito di carattere distintivo. Benché tale disposizione consenta, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c, del suddetto regolamento, la registrazione come marchi collettivi dell’Unione europea di segni che possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, essa non consente tuttavia che i segni così registrati siano privi di carattere distintivo.

È infatti compito dell’associazione che richiede la registrazione come marchio collettivo, assicurarsi che il segno designante la posizione geografica del prodotto, sia dotato di elementi che permettano al consumatore di identificare facilmente l’impresa o il prodotto stesso. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale rinviandola dinanzi ad esso affinché possa procedere nuovamente a un esame sul rischio di confusione.

Questo rinvio è motivato dal fatto che per la Corte, il Tribunale è incorso in un errore di diritto poiché la valutazione svolta non soddisfaceva l’esigenza di una valutazione globale che tenesse in considerazione gli importanti fattori di interdipendenza tra il carattere e il marchio dei prodotti in esame. Considerando che l’esistenza di un debole carattere distintivo del marchio cipriota non esclude a priori il rischio di confusione.

Gianfranco Cannarozzo

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